L’affidamento familiare è un istituto dell’ordinamento italiano, disciplinato dalla legge 184/83 e successive modifiche con legge 149/2001, che si basa su un provvedimento temporaneo e che si rivolge a bambini e ragazzi sino 18 anni di nazionalità italiana o straniera, che si trovino in situazioni di instabilità familiare. E’ dunque un servizio di aiuto e sostegno creato per la tutela dell’infanzia, garantendo al minore il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive.
La famiglia affidataria non sostituisce i veri genitori, ma aiuta soltanto la vera famiglia a superare un periodo di difficoltà, di destabilizzazione e avrà il compito di assicurare il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e tutti i bisogni del minore.
Possono offrire la disponibilità all’affidamento sia coppie coniugate con figli che senza, sia persone non coniugate, la legge non stabilisce né vincoli di età né di reddito, i requisiti sono altri:
• uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere il bambino;
• la disponibilità affettiva e la capacità educativa ad accompagnare il bambino o ragazzo per un periodo più o meno lungo di vita;
• la consapevolezza della presenza e dell’importanza della famiglia d’origine nella vita del bambino
Chiunque voglia fare domanda di affidamento e dare la propria disponibilità, dovrà rivolgersi ai servizi territoriali di residenza, i quali organizzeranno alcuni incontro di conoscenza con le famiglie per raccogliere più informazioni possibili, al fine di inserire le persone idonee in appositi registri. La famiglia affidataria ha diritto a un contributo economico e a specifiche coperture assicurative per contribuire alle spese di mantenimento del minore. I genitori affidatari godono degli stessi benefici relativi ai congedi lavorativi e riposi giornalieri garantiti ai genitori naturali.
L’affidamento può essere:
• a lungo termine fino a due anni
• a medio termine fino a 18 mesi
• a breve termine per qualche mese tipo 6/8
• a tempo parziale che è una particolare forma di affidamento a carattere preventivo e di sostegno per solo alcune ore del giorno, alcuni giorni della settimana o periodi particolari.
Solo in casi eccezionali si trasforma in affido ininterrotto poiché le condizioni per il minore di tornare in famiglia non si sono realizzate.
L’affidamento si distingue poi tra:
• affidamento con il consenso dei genitori che viene disposto con atto amministrativo dei servizi sociali degli enti territoriali e reso esecutivo dal Giudice tutelare
• affidamento giudiziale cioè con provvedimento del Tribunale per i minorenni, che viene disposto a prescindere dal consenso dei genitori.
Si distingue anche tra:
• affidamento familiare quando la famiglia affidataria è composta da parenti entro il quarto grado
• affidamento extra familiare quando la famiglia affidataria non ha alcun legame con il minore
• inserimento in comunità di accoglienza nel caso in cui non sia stato possibile affidare il minore ad una famiglia.
Il minore è sentito solo qualora abbia compiuto i 12 anni.
L’affidamento cessa:
• qualora sia venuta meno la causa dell’affido che ha determinato l’abbandono del minore;
• qualora lo stato di abbandono divenga definitivo con revoca della potestà genitoriale e inizio della procedura di adozione;
• qualora l’affido non abbia avuto buon esito e debba essere scelto nuovo affidatario.
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