
19 Ott Affido condiviso: non lede alla stabilità del minore il cambio di scuola deciso dal genitore collocatario
In regime di affidamento condiviso, il cambio di scuola dei minori, dovuto alla decisione del genitore collocatario trasferitosi in un altro quartiere, non è di ostacolo allo sviluppo armonioso e alla crescita dei minori, perché l’unico legame assoluto e meritevole di tutela è solo quello con la famiglia. A parlare così è il Tribunale di Roma con decreto depositato il 27 agosto 2015. Per una qualificata assistenza, compila il form o invia una email a info@familysmile.it
Affido condiviso, il cambio di scuola del minore non lede la sua stabilità
I giudici di merito di Roma, infatti, sono giunti a una tale decisione dopo aver esaminato la richiesta di autorizzazione al cambio di domicilio dei figli minori avanzata da una madre, presso cui i piccoli avevano la residenza in regime di affido condiviso, la quale riteneva necessario trovare un nuovo appartamento adeguato alle esigenze abitative proprie e dei bambini che, però, l’avrebbe costretta, per comodità, a iscriverli a una nuova scuola elementare situata nei pressi della nuova abitazione. Decisione a cui si oppone il padre, eccependo che i figli risultano perfettamente inseriti nella scuola situata nel quartiere dove risiedono lui e la nonna e dunque ne chiede il collocamento prevalente di questi ultimi presso di sé. La risposta del Tribunale è, però, negativa in quanto i giudici di merito, “ritengono non giustificata la richiesta di mutamento di collocazione presso il padre, considerata la necessità di preservare i minori da possibili traumi da sradicamento dall’habitat materno e soprattutto dalla presenza della madre con cui hanno vissuto e alla quale sono simbioticamente legati”. Ne deriva, quindi, la decisione di autorizzare il cambio di residenza dei bambini e l’iscrizione dei medesimi presso la scuola pubblica di zona, confermando la residenza prevalente presso la madre in regime di affido condiviso.
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