
25 Nov Alcoltest: niente aggravante per l’automobilista che rifiuta di sottoporsi a tale accertamento
L’automobilista che si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest non può considerarsi ubriaco e quindi non gli si può addebitare l’aggravante di aver causato l’incidente, prevista, invece, per il reato di guida in stato di ebbrezza dall’articolo 186 comma 2bis del codice della strada. A stabilirlo sono le Sezioni Unite penali della Cassazione con la sentenza 46625/2015
Alcoltest, il rifiuto dell’automobilista non comporta l’aggravante prevista invece per il reato di guida in stato di ebbrezza
Le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza 46625/2015 hanno risolto un contrasto giurisprudenziale in merito alla questione se “la circostanza aggravante prevista dall’articolo 186 comma 2bis Cds in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza sia applicabile anche al rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza di cui all’articolo 186, comma 7, Cds”. Secondo i Supremi giudici, infatti, dal confronto delle norme, emerge in maniera evidente la diversità ontologica tra il concetto di conducente in stato di ebbrezza, che è elemento costitutivo dell’aggravante, e quello di conducente che si rifiuti di sottoporsi all’accertamento di tale stato. In quest’ultimo caso – sempre per i massimi giudici – è “implicita la mancanza, almeno nel momento perfezionativo del reato di un accertamento dello stato di ebbrezza e dunque del presupposto necessario perché possa definirsi il soggetto attivo del reato come conducente in stato di ebbrezza, come tale al contempo passibile di incorrere nell’aggravante descritta ove abbia provocato un incidente, essendo per l’appunto sanzionata la condotta di colui che si rifiuta di sottoporsi ad un tale accertamento”. Ne deriva, quindi il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite secondo il quale “la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza”.
No Comments