
30 Nov Assegno di divorzio: non spetta alla ex moglie che ha le capacità di trovarsi un lavoro
Niente assegno di divorzio per la ex moglie che ha le capacità fisiche e mentali per trovarsi un lavoro e in più ha un reddito fisso al mese derivante dal canone di locazione di un appartamento di proprietà. E’ quanto ribadito e precisato dall’ordinanza 24324/2015 della Cassazione.
Assegno di divorzio: non spetta alla ex moglie che può tranquillamente lavorare
Con l’ordinanza 24324/2015 i Supremi giudici della Cassazione hanno nuovamente ribadito il principio secondo il quale l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio “va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso”. Nel caso di specie, infatti, secondo i Giudici di legittimità il divario dei redditi percepiti dalla donna rispetto a quelli del marito non è certo imputabile “ad oggettive difficoltà di reperimento di un lavoro”. Inoltre ex moglie vantava un reddito fisso derivante dall’affitto di un appartamento di proprietà.
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