
28 Set Registro elettronico e “Bigenitorialità”: diritto del genitore non affidatario ad occuparsi dell’istruzione dei figli e ad accedere alla documentazione scolastica. Circolare del Miur
Il genitore separato non affidatario, ha il diritto di continuare ad occuparsi e vegliare sull’educazione scolastica dei propri figli accedendo al registro elettronico. Con la circolare n. 5536 del 2 settembre scorso, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), ha fornito una serie di indicazioni relative ai rapporti tra il genitore separato che non convive con i figli e la scuola.
Bigenitorialità e registro elettronico, circolare del Miur
Con la circolare n. 5536 del 2 settembre scorso, il Miur fornisce indicazioni operative per la concreta attuazione, in ambito scolastico, della legge 54/2006 ”Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” e del principio della “bigenitorialità”, ossia il diritto del bambino a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori anche se separati; diritto esteso alle c.d. famiglie di fatto in caso di affido congiunto dei figli da parte del Tribunale dei minorenni, dalla legge 219/2012 che ha stabilito definitivamente la completa uguaglianza giuridica tra i figli nati all’interno del matrimonio e quelli nati fuori da esso.
Il Ministero dell’Istruzione, quindi, con tale circolare invita i dirigenti scolastici a “incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF”.
Per saperne di più sul testo della circolare del Miur o per una qualificata assistenza, compila questo form o invia una email a info@familysmile.it
No Comments