
11 Feb Tassa sui rifiuti: se l’immobile non è abitato la Tari non è dovuta
L’imposta sui rifiuti, più comunemente conosciuta come Tari, in precedenza Tarsu e Tares, non va pagata se si dimostra che l’immobile a cui fa riferimento è inoccupato e si è già versato lo stesso tributo per l’abitazione in cui si è residenti. Lo afferma la Commissione Tributaria Regionale di Roma con la sentenza 7001/2014.
Ecco quando la tassa sui rifiuti, Tari, non deve essere pagata
Il contribuente che dimostra di pagare già la Tari sull’immobile dove ha la residenza, non è più obbligato a pagarla anche sull’appartamento, sempre di sua proprietà, ma disabitato. La Commissione Tributaria Regionale di Roma con la sentenza 7001/2014, ha, infatti, annullato un avviso di accertamento per omessa dichiarazione della Tari e mancato pagamento del relativo tributo, impugnato per il fatto che, nell’immobile, non aveva di fatto mai abitato. Secondo i giudici, quindi, “non si deve pagare tale imposta sui rifiuti relativa a un determinato immobile se quest’ultimo, nel periodo riguardante l’accertamento, è rimasto inoccupato”. Ovviamente è a carico del contribuente dimostrare il fatto che comunque l’abitazione è rimasta del tutto inoccupata anche per quanto riguarda la presenza di mobili ed elettrodomestici o l’attivazione delle utenze come acqua, luce e gas.
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