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Violenza alle donne: ecco il congedo per le lavoratrici dipendenti vittime di maltrattamenti

Violenza alle donne: ecco il congedo per le lavoratrici dipendenti vittime di maltrattamenti

Scritto da Family Smile - mercoledì, 28 ottobre, 2015

Le lavoratrici dipendenti vittime di violenza, potranno usufruire di un periodo di congedo dal lavoro. Infatti, anche se in via sperimentale solo per l’anno 2015, con il Jobs Act è stato introdotto un particolare tipo di congedo proprio per le lavoratrici dipendenti vittime di maltrattamenti, a condizione però che siano inserite in programmi e/o percorsi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dalle Case di rifugio o dai Centri antiviolenza sia pubblici che privati. Per maggiori informazioni sulle modalità di richiesta e di utilizzo di tale congedo, compila il form in fondo alla pagina o scrivi a info@familysmile.it 

Violenza alle donne: il congedo per le lavoratrici dipendenti vittime di maltrattamenti. In cosa consiste e come richiederlo

Il periodo di congedo per le lavoratrici vittime di violenza non deve per forza essere continuativo ma potrà essere utilizzato anche ad ore o al giorno per un massimo di tre mesi nell’arco di tre anni. La fruizione su base oraria (possibile solo per le lavoratrici dipendenti) è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Tale congedo, potrà essere richiesto dalle lavoratrici dipendenti e da quelle titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; sono però escluse le lavoratrici domestiche. La lavoratrice, però, salvo che non sia impossibilitata, deve comunicare al datore di lavoro o al committente la propria volontà di usufruirne con almeno 7 giorni di preavviso indicando inizio e fine del periodo richiesto e producendo l’idonea certificazione rilasciata dai predetti enti pubblici o privati. Durante questo periodo di congedo, poi, la lavoratrice avrà diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che è corrisposta dal datore di lavoro. Inoltre, tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto.

 

 

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